Qui di seguito abbiamo voluto darvi un' idea delle diverse forme di assistenza on-line da noi fornite (primi contatti e consulenze)

Alcuni esempi di "primi contatti":

        La sua ragazza, non solo ha senz'altro diritto a ricevere un' indennità per  tutti i danni subiti a causa degli scavi effettuati sul suo terreno, ma ha anche il diritto di ricevere un premio proporzionato all'entità dei reperti recuperati.

        L' accrescimento a favore degli eredi istituiti in una quota ereditaria ha luogo (in caso di rinuncia da parte di uno di essi) solo se l' istituzione è avvenuta senza indicazioni di parti o per parti uguali; in caso contrario(come nel caso di specie), l' accrescimento non si verifica e la quota di eredità rimasta vacante viene suddivisa secondo le regole della successione legittima; ciò naturalmente salvo il caso in cui si sia in presenza di una sostituzione testamentaria.

        Egr Sig ........, i programmi software godono della tutela del diritto d' autore come qualunque altra opera dell' ingegno: si distinguono pertanto un diritto morale d'autore, personalissimo ed inalienabile un diritto patrimoniale, liberamente negoziabile per accordo tra le parti. Nel caso lo strumento da lei realizzato possa configurarsi come vera e propria invenzione industriale, fermo restando il diritto morale d' autore, gli aspetti patrimoniali devono essere valutati diversamente a seconda che le sue specifiche mansioni contemplino tale attività inventiva come facente parte del suo profilo professionale; in caso contrario lei ha diritto ad un equo premio, concordato con il datore di lavoro o stabilito dal giudice, purché l' invenzione medesima sia stata regolarmente brevettata.

        Il caso da lei prospettato rientra nell' istituto della comunione ereditaria: l' immobile può essere locato con il consenso della maggioranza dei 2/3 dei comproprietari. Se però la locazione ha una durata superiore a nove anni, è necessaria l' unanimità.

        Ai sensi dell' art. 1108 comma 3 cod. civ. la decisione di vendere l' appartamento destinato al custode non può essere deliberata a maggioranza dall' assemblea di condominio ma solo all' unanimità. Per ciò che riguarda la ristrutturazione, invece, essa costituisce un' innovazione, che, a norma dell' art. 1120, può essere deliberata dalla maggioranza dei comproprietari che rappresenti almeno i 2/3 del valore dell' edificio; qualora tale innovazione sia poi voluttuaria o comporti una spesa eccessivamente gravosa, essa è consentita solo se i comproprietari che l' hanno accettata e deliberata acconsentano a sopportarne integralmente il costo.

        Egr Sig  ........, a norma di legge, lei, in quanto figlio della defunta, ha diritto alla metà dell' asse ereditario, mentre l' altra metà spetta al coniuge sopravvissuto; nel caso vi siano più figli, a questi spettano i due terzi del patrimonio che andranno poi ulteriormente suddivisi in parti uguali. Le consiglio pertanto innanzitutto di verificare la consistenza del patrimonio attraverso la denuncia di successione, nonché di controllare se vi sia motivo di sospettare l' esistenza di manovre illecite per occultare parte dell' attivo ereditario; in quest' ultimo caso potrebbe valere la pena di approfondire la questione e di valutare l' opportunità di agire anche in sede penale.

        Gentile sig.ra l' acquisto da lei effettuato, non solo la espone a gravi rischi, ma anche a notevoli spese (nel caso di modifica della destinazione d' uso) ed a probabili danni, oltre eventualmente ad influire anche sul valore del terreno da lei comprato. Ritengo senz' altro responsabile di tale situazione il venditore( a quanto pare irreperibile), ma anche il notaio presso il quale è stato effettuato il rogito, per non aver effettuato tutte le necessarie verifiche. Nel caso in cui lo desideri può prendere in considerazione un' azione nei confronti di quest' ultimo per negligenza professionale.

Alcuni esempi di "consulenza":

        La responsabilità penale è personale e può sorgere esclusivamente in capo alle persone fisiche, non potendosi considerare soggetti di diritto penale le persone giuridiche (società ed altri enti aventi o meno struttura associativa); ciò significa che dei reati commessi in senso lato dalla società saranno chiamate a rispondere penalmente esclusivamente le persone che, in virtù di un rapporto organico, agiscono in nome e per conto della società medesima  (siano esse o meno investite di poteri di rappresentanza in senso tecnico), essendo la persona giuridica obbligata esclusivamente al pagamento di una somma corrispondente alla multa o all' ammenda inflitta all' amministratore o rappresentante per reati commessi nell' interesse della persona giuridica stessa e sempre che il condannato risulti insolvibile.

Discorso diverso deve farsi per i reati commessi dall' amministratore non nell' interesse della società ma che anzi recano a quest' ultima o ai suoi creditori un danno patrimoniale; mi riferisco in particolare al reato di bancarotta, nella forma semplice o fraudolenta, previsto dagli art. 216 e seguenti della legge fallimentare; in tal caso la società, lungi dall' essere patrimonialmente obbligata seppur in via sussidiaria, potrà agire in sede civile, eventualmente nella persona del liquidatore, nei confronti del responsabile per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

        Quando le parti si rivolgono ad un notaio perché questi provveda alla preparazione e alla stesura di un atto pubblico di compravendita immobiliare, mirano ad assicurarsi che il redigendo contratto non sia solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito (Cass.10842/95). Con il conferimento dell' incarico, infatti, il cliente delega "in Toto" ogni attività sia preparatoria che successiva alla stipula al notaio quale tecnico del diritto, così che l' opera di quest' ultimo non può ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi ad un' attività preparatoria adeguata, consistente nella predisposizione dei mezzi a sua disposizione in vista del conseguimento del risultato voluto dalle parti e rispondente ai canoni della diligenza media di un professionista sufficientemente avveduto e preparato.

In tale obbligo di diligenza rientra senza la necessità del conferimento di uno specifico incarico in tal senso, anche l' effettuazione delle opportune visure ipotecarie e catastali tese all' accertamento delle libertà del bene e dell' assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli a carico del venditore, versa pertanto in colpa professionale il notaio che , richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento di immobile, ometta di compiere le predette visure e da tale omissione darvi un pregiudizio all' acquirente; inoltre, poiché l' obbligo di verificare preventivamente la libertà del bene è implicito nei doveri professionali del notaio rogante, la suddetta responsabilità sorge automaticamente con il conferimento dell' incarico (Cass. 2444/59; Cass. 7827/87; Cass. 2699/94), non ostando neppure la circostanza che il venditore abbia dichiarato nell' atto che il bene venduto è libero tra iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, dal momento che la mendace assicurazione della libertà dell' immobile da parte del venditore riguarda unicamente i rapporti tra quest' ultimo e l' acquirente, senza incidere in alcun modo sulla configurabilità della colpa professionale del notaio per l' omissione di atti e cautele connessi al suo ufficio.

Concludendo, quindi, lei potrà senz' altro pretendere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa della negligenza professionale del notaio che non si sia preoccupato di effettuare tutte le opportune visure sull' immobile da lei acquistato.