Qui di seguito abbiamo voluto darvi un' idea delle diverse forme di assistenza on-line da noi fornite (primi contatti e consulenze)
Alcuni esempi di "primi contatti":
Vorrei fare una domanda riguardo ad una mia curiosità personale. La mia ragazza è proprietaria di un terreno in cui dall' anno 1966 si stanno svolgendo degli studi su dei reperti etruschi; in questa area boschiva sono stati effettuati degli scavi con numerosi ritrovamenti di reperti storici. Un' Università americana viene tutti gli anni con suoi studiosi a continuare questi studi spedendo come preavviso sempre una lettera. La mia domanda è : secondo voi la proprietaria del terreno inerente, ha diritto ad un rimborso da parte del ministero dei beni culturali(il quale permette a tale università di effettuare gli studi), visto che non può utilizzare questa terra per le proprie coltivazioni? fino adesso nessuno si è degnato di una risposta o di un effettivo chiarimento. Vi sarei molto grato se mi delucidaste su tale argomento, grazie.
La sua ragazza, non solo ha senz'altro diritto a ricevere un' indennità per tutti i danni subiti a causa degli scavi effettuati sul suo terreno, ma ha anche il diritto di ricevere un premio proporzionato all'entità dei reperti recuperati.
Mia madre ha lasciato i suoi beni per i due terzi alle due figlie ed il terzo rimanente diviso tra due associazioni: 7 decimi di detto terzo alla prima e 3 decimi alla seconda. La prima ha rinunciato all' eredità; la sua parte va proporzionalmente divisa tra tutti o spetta solo alle due eredi legittime come sostiene l' Ufficio del Registro presso cui è stata presentata la successione?
L' accrescimento a favore degli eredi istituiti in una quota ereditaria ha luogo (in caso di rinuncia da parte di uno di essi) solo se l' istituzione è avvenuta senza indicazioni di parti o per parti uguali; in caso contrario(come nel caso di specie), l' accrescimento non si verifica e la quota di eredità rimasta vacante viene suddivisa secondo le regole della successione legittima; ciò naturalmente salvo il caso in cui si sia in presenza di una sostituzione testamentaria.
Sono in procinto di lasciare la società per la quale lavoro come dipendente del settore commerciale e vorrei una consulenza in merito ad uno strumento(un file) che ho realizzato circa un anno fa per uso personale e che ora è lo standard interno; ho messaggi che ne ufficializzano l' utilizzo. E' da considerarsi creazione proprietaria? Posso chiedere eventuali diritti sull' utilizzo di tale prodotto? Se si quanto?
Egr Sig ........, i programmi software godono della tutela del diritto d' autore come qualunque altra opera dell' ingegno: si distinguono pertanto un diritto morale d'autore, personalissimo ed inalienabile un diritto patrimoniale, liberamente negoziabile per accordo tra le parti. Nel caso lo strumento da lei realizzato possa configurarsi come vera e propria invenzione industriale, fermo restando il diritto morale d' autore, gli aspetti patrimoniali devono essere valutati diversamente a seconda che le sue specifiche mansioni contemplino tale attività inventiva come facente parte del suo profilo professionale; in caso contrario lei ha diritto ad un equo premio, concordato con il datore di lavoro o stabilito dal giudice, purché l' invenzione medesima sia stata regolarmente brevettata.
Sono comproprietario con altri parenti per la quota di 1/6 di un piccolo appartamento ricevuto in eredità. Desidero sapere se per deliberare su un eventuale affitto occorre riunirsi e deliberare scrivendo un documento o la maggioranza può autonomamente decidere.
Il caso da lei prospettato rientra nell' istituto della comunione ereditaria: l' immobile può essere locato con il consenso della maggioranza dei 2/3 dei comproprietari. Se però la locazione ha una durata superiore a nove anni, è necessaria l' unanimità.
Nel condominio in cui abito c'è un appartamento che dovrebbe ospitare il custode, che però non c'è mai stato; l' appartamento è di proprietà di tutti i condomini, ma alcuni vorrebbero venderlo, mentre altri vorrebbero ristrutturarlo per farci le riunioni di condominio e cose simili. Io sono tra quelli che vorrebbero venderlo, anche perché la ristrutturazione costerebbe troppo rispetto all' utilità, e comunque vorrei non essere costretto a pagare i lavori.
Ai sensi dell' art. 1108 comma 3 cod. civ. la decisione di vendere l' appartamento destinato al custode non può essere deliberata a maggioranza dall' assemblea di condominio ma solo all' unanimità. Per ciò che riguarda la ristrutturazione, invece, essa costituisce un' innovazione, che, a norma dell' art. 1120, può essere deliberata dalla maggioranza dei comproprietari che rappresenti almeno i 2/3 del valore dell' edificio; qualora tale innovazione sia poi voluttuaria o comporti una spesa eccessivamente gravosa, essa è consentita solo se i comproprietari che l' hanno accettata e deliberata acconsentano a sopportarne integralmente il costo.
Da oltre due anni mi trovo in conflittualità con mio padre e per tale motivo i rapporti si sono inariditi. Lo scorso 6 giugno si è spenta mia madre dopo che ella, il 13 dicembre 2000, ebbe venduto due appartamenti di sua esclusiva proprietà. Ad oggi, poiché mio padre non mi ha comunicato la volontà di rendermi partecipe dell' asse ereditario (rappresentato quasi esclusivamente dal corrispettivo della vendita immobiliare) e poiché ritengo non abbia intenzione di farlo, gradirei un parere di merito volto a conoscere quali siano le azioni da intraprendere per far valere il mio diritto e quali le azioni eventuali che il genitore può aver posto in essere per estromettermi dall' asse ereditario. Giova forse precisare che durante l' ultimo anno di vita di mia madre non era autosufficiente e quindi difficilmente in grado di effettuare spese volte all' esaurimento del patrimonio in suo possesso.
Egr Sig ........, a norma di legge, lei, in quanto figlio della defunta, ha diritto alla metà dell' asse ereditario, mentre l' altra metà spetta al coniuge sopravvissuto; nel caso vi siano più figli, a questi spettano i due terzi del patrimonio che andranno poi ulteriormente suddivisi in parti uguali. Le consiglio pertanto innanzitutto di verificare la consistenza del patrimonio attraverso la denuncia di successione, nonché di controllare se vi sia motivo di sospettare l' esistenza di manovre illecite per occultare parte dell' attivo ereditario; in quest' ultimo caso potrebbe valere la pena di approfondire la questione e di valutare l' opportunità di agire anche in sede penale.
Gentile Avvocato, circa 22 anni fa ho acquistato due appartamenti con regolare atto di vendita redatto dal notaio, ma ho recentemente scoperto che il precedente proprietario ha costruito l' immobile abusivamente, senza nessun permesso. Facendo una visura catastale ho riscontrato ancora essere un terreno agricolo senza fabbricati. Vorrei sapere in quali rischi posso incorrere e quali sono le eventuali soluzioni, considerando che il proprietario non è più rintracciabile.
Gentile sig.ra l' acquisto da lei effettuato, non solo la espone a gravi rischi, ma anche a notevoli spese (nel caso di modifica della destinazione d' uso) ed a probabili danni, oltre eventualmente ad influire anche sul valore del terreno da lei comprato. Ritengo senz' altro responsabile di tale situazione il venditore( a quanto pare irreperibile), ma anche il notaio presso il quale è stato effettuato il rogito, per non aver effettuato tutte le necessarie verifiche. Nel caso in cui lo desideri può prendere in considerazione un' azione nei confronti di quest' ultimo per negligenza professionale.
Alcuni esempi di "consulenza":
Mi hanno proposto di assumere la carica di amministratore di una società di capitali; conosco abbastanza gli aspetti civilistici, ma vorrei qualche informazione sulle eventuali responsabilità penali.
La responsabilità penale è personale e può sorgere esclusivamente in capo alle persone fisiche, non potendosi considerare soggetti di diritto penale le persone giuridiche (società ed altri enti aventi o meno struttura associativa); ciò significa che dei reati commessi in senso lato dalla società saranno chiamate a rispondere penalmente esclusivamente le persone che, in virtù di un rapporto organico, agiscono in nome e per conto della società medesima (siano esse o meno investite di poteri di rappresentanza in senso tecnico), essendo la persona giuridica obbligata esclusivamente al pagamento di una somma corrispondente alla multa o all' ammenda inflitta all' amministratore o rappresentante per reati commessi nell' interesse della persona giuridica stessa e sempre che il condannato risulti insolvibile.
Discorso diverso deve farsi per i reati commessi dall' amministratore non nell' interesse della società ma che anzi recano a quest' ultima o ai suoi creditori un danno patrimoniale; mi riferisco in particolare al reato di bancarotta, nella forma semplice o fraudolenta, previsto dagli art. 216 e seguenti della legge fallimentare; in tal caso la società, lungi dall' essere patrimonialmente obbligata seppur in via sussidiaria, potrà agire in sede civile, eventualmente nella persona del liquidatore, nei confronti del responsabile per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Ho appena scoperto che l' appartamento da me acquistato tramite rogito notarile (e già completamente pagato) è gravato da un' ipoteca; cosa posso fare? Posso ottenere il risarcimento dei danni subiti dal notaio incaricato del rogito?
Quando le parti si rivolgono ad un notaio perché questi provveda alla preparazione e alla stesura di un atto pubblico di compravendita immobiliare, mirano ad assicurarsi che il redigendo contratto non sia solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito (Cass.10842/95). Con il conferimento dell' incarico, infatti, il cliente delega "in Toto" ogni attività sia preparatoria che successiva alla stipula al notaio quale tecnico del diritto, così che l' opera di quest' ultimo non può ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi ad un' attività preparatoria adeguata, consistente nella predisposizione dei mezzi a sua disposizione in vista del conseguimento del risultato voluto dalle parti e rispondente ai canoni della diligenza media di un professionista sufficientemente avveduto e preparato.
In tale obbligo di diligenza rientra senza la necessità del conferimento di uno specifico incarico in tal senso, anche l' effettuazione delle opportune visure ipotecarie e catastali tese all' accertamento delle libertà del bene e dell' assenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli a carico del venditore, versa pertanto in colpa professionale il notaio che , richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento di immobile, ometta di compiere le predette visure e da tale omissione darvi un pregiudizio all' acquirente; inoltre, poiché l' obbligo di verificare preventivamente la libertà del bene è implicito nei doveri professionali del notaio rogante, la suddetta responsabilità sorge automaticamente con il conferimento dell' incarico (Cass. 2444/59; Cass. 7827/87; Cass. 2699/94), non ostando neppure la circostanza che il venditore abbia dichiarato nell' atto che il bene venduto è libero tra iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, dal momento che la mendace assicurazione della libertà dell' immobile da parte del venditore riguarda unicamente i rapporti tra quest' ultimo e l' acquirente, senza incidere in alcun modo sulla configurabilità della colpa professionale del notaio per l' omissione di atti e cautele connessi al suo ufficio.
Concludendo, quindi, lei potrà senz' altro pretendere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa della negligenza professionale del notaio che non si sia preoccupato di effettuare tutte le opportune visure sull' immobile da lei acquistato.